Modulistica alunni
Modulistica
Assenze superiori a 5 giorni:
quando sussiste l'obbligo di certificazione medica
L’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un’assenza superiore ai cinque giorni dovuta a stato di malattia è stato previsto dal D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42: "L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia (elemento oggi non più richiesto per normativa privacy, n.d.r.) e l'idoneità alla frequenza".
Se la famiglia avvisa anticipatamente per iscritto la scuola che l'assenza non é dovuta a malattia (utilizzando il modulo scaricabile qui sotto), ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero...) la scuola, darà per buono quanto dichiarato dai genitori (che saranno responsabili di eventuali dichiarazioni mendaci); la scuola, dunque, in questo caso (assenza non dovuta a malattia e preannunciata per iscritto alla scuola) non chiederà il certificato medico.
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno, che attesti l’idoneità alla frequenza.
Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l’obbligo della presentazione del certificato medico per assenze dovute a motivi di salute, rientrano anche le festività intermedie e giorni prefestivi soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse (ad esempio, alunno assente l'ultimo giorno di scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la permanenza della malattia nei giorni festivi/prefestivi (o di vacanza) intercorrenti tra due giorni di assenza da scuola.